Servizi Demografici

Modulistica servizi demografici

Descrizione

NUOVO CAMBIO DI RESIDENZA

La procedura ultra-veloce, che certifica il cambio di residenza quasi in tempo reale.

Dal 9 Maggio 2012 sono cambiate le regole  


Le disposizioni dell'art. 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35,  che introducono nuove disposizioni in materia anagrafica 
diventano efficaci a partire dal 9 Maggio 2012.
Tali disposizioni riguardano le modalità con le quali effettuare le seguenti dichiarazioni anagrafiche:

Trasferimento di residenza da altro Comune o dall’estero ovvero trasferimento di residenza all’estero

Costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza

Cambiamento di abitazione

Le novità introdotte dai commi 1 e 2 dell' art. 5 riguardano la possibilità di effettuare le suddette dichiarazioni anagrafiche attraverso la compilazione di moduli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell'Interno e che possono essere reperiti anche presso il sito di questo Comune . 
Ciò posto, ai sensi dell'art.38 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 65 del Codice dell'amministrazione digitale (CAD), di cui al d. lgs. n. 8212005, che definisce le modalità di inoltro telematico delle istanze, i cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche non solo attraverso l'apposito sportello comunale, ma altresì per raccomandata, per fax e per via telematica. 
Questa ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:
a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
b) che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.
Riguardo all'inoltro delle dichiarazioni , rese con i suddetti appositi moduli , si rappresenta che esse potranno essere trasmesse:

al seguente indirizzo postale:
UFFICIO ANAGRAFE DEL COMUNE DI PIANA DI MONTE VERNA 
VIA LAURELLI 27 
81013 PIANA DI MONTE VERNA (CE)

al seguente numero di fax :   0823 861620

ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

protocollo@pec.monteverna.it 

servizidemografici@monteverna.it 

Ai fini della registrazione della dichiarazione resa da parte del!' interessato, occorre che il modulo  sia compilato nelle parti obbligatorie, relative alle generalità, e che la dichiarazione sia accompagnata dal documento di riconoscimento dello stesso.
Con riguardo ai cittadini stranieri, si osserva che t'art. 5. c. 3, del decreto legge prevede che "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n,286, l'ufficiale d'anagrafe, nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni effettua le iscrizioni anagrafiche". Per effetto di tale disposizione, come già specificato, l'iscrizione anagrafica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea è subordinata alla presentazione, unitamente alla dichiarazione, dei documenti attestanti la regolarità dei soggiorno.

Scarica la nuova modulistica


AUTOCERTIFICAZIONE

Sul portale e-Gov è possible compilare automaticamente vari moduli di autocertificazione ed usufruire di vari servizi rivolti a cittadini, imprese ed altri Enti pubblici, sfruttando tutti i vantaggi delle nuove tecnologie.
Per accedere al servizio occorre autenticarsi qui
Il servizio è utilizzabile anche dai residenti all'estero iscritti all'A.I.R.E. del Comune
Scarica le autocertificazioni più comuni da compilare manualmente.


SEPARAZIONE PERSONALE E DIVORZIO
Nuove disposizioni per la semplificazione dei procedimentI
Consulta le nuove regole 

Nuove disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di separazione personale e di divorzio 
Dall’11 dicembre 2014 sono entrate in vigore delle procedure semplificate per separazioni e divorzi.
I coniugi che consensualmente intendono separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio possono:
avvalersi della procedura di negoziazione assistita, che consiste in un accordo con l’assistenza di almeno un legale per parte;
rivolgersi all’ufficiale dello stato civile ma solo nel caso in cui ricorrano determinate condizioni.
Entrambe le modalità sono equiparate ai provvedimenti giudiziali, escludendo quindi la necessità di rivolgersi al Tribunale.


Separazioni e divorzi con l’avvocato
Per le soluzioni consensuali i coniugi possono concludere l’accordo di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte.
La richiesta  di divorzio può essere proposta  quando vi siano stati tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi, così come previsto dalla legge 898/1970.
La procedura prevede che l’accordo debba essere munito di nulla osta rilasciato dalla Procura della Repubblica in assenza di figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o maggiorenni economicamente non autosufficienti o di  un’autorizzazione rilasciata dalla Procura della Repubblica (previa valutazione dell’interesse dei figli) in presenza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o maggiorenni economicamente non autosufficienti.
Entrambi gli avvocati, una volta ottenuto il nulla osta o l’autorizzazione, dovranno trasmettere l’accordo entro 10 giorni (che decorreranno dalla data di consegna/comunicazione del nulla osta/autorizzazione a cura della Procura della Repubblica)  al comune di celebrazione del matrimonio in forma civile o in forma religiosa di trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)

Potrà essere inoltrato anche un unico accordo munito del nulla osta o autorizzazione da parte del P.M,  a condizione che la nota di trasmissione sia sottoscritta da entrambi gli avvocati o che nella convenzione di negoziazione assistita sia esplicitato che un avvocato dia mandato all'altro avvocato affinché curi la trasmissione all'ufficiale di stato civile.
L’accordo da inoltrare al Comune di Piana di Monte Verna può essere inviato dall'avvocato, previa apposizione della sua firma digitale, via pec.


Separazioni e divorzi con l’Ufficiale di Stato Civile
Per richiedere la separazione o il divorzio in Comune è necessario che entrambe le parti siano d’accordo e che non ci siano:
 - figli minori
 - figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3 comma 3 della Legge 104/1992
 - figli maggiorenni economicamente non autosufficienti
 - accordi di trasferimento patrimoniale (es. uso della casa coniugale, l’assegno di mantenimento, ovvero qualunque utilità economica tra i coniugi dichiaranti).
Così come indicato nella circolare del Ministero dell'Interno n. 19/2014 circa l'assenza dei figli nelle condizioni di cui sopra si intende anche figli di una sola parte.
Il Comune non può accettare la domanda di separazione, divorzio o modifica delle condizioni di chi si trova in tali condizioni.
Se non c’è accordo tra le parti la competenza resta del Tribunale.
I coniugi possono rivolgersi personalmente all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di: residenza di uno dei due, di celebrazione  del matrimonio in forma sia civile sia religiosa, di trascrizione del matrimonio celebrato all’estero.

E' necessario prenotare l’appuntamento con contestuale presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio e certificazione (vedi allegati) debitamente compilata;
entrambi i coniugi dovranno presentarsi all'appuntamento  con documento d’identità in corso di validità. Non è ammessa alcuna rappresentanza.
In tale sede verrà redatto l'accordo che sarà sottoscritto dalle parti e sarà fissato, dopo 30 giorni dalla firma dell'accordo, un nuovo appuntamento durante il quale i coniugi dovranno ripresentarsi per confermare o meno l'accordo sottoscritto.
La conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione.
La mancata comparizione equivarrà alla mancata conferma dell’accordo.
Costo
Diritto fisso pari a € 16,00, con pagamento in contanti.

Normativa di riferimento:
Legge 1 dicembre 1970, n. 898 Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (G.U. n. 306 del 03/12/1970) 
Decreto legge n. 132/2014 convertito con legge 10 novembre 2014, n. 162 recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. (G.U. n. 261 del 10-11-2014 - Supp. Ordinario n. 84).

Documenti

Ufficio responsabile

Ufficio Demografici

Piazza Municipio, 1, Piana di Monte Verna

Telefono: 0823 861224
Email: amministrativo@comune.pianadimonteverna.ce.it
PEC: servizidemografici.pianadimonteverna@asmepec.it

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Pagina aggiornata il 10/08/2023