Ufficio elettorale
Disciplina sperimentale per l'esercizio di voto da parte degli elettori fuori sede in occasione delle consultazioni referendarie ex articolo 75 della Costituzione relative all'anno 2025.
Art. 2 del decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27, recante "Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2025.
In riferimento alla disciplina sperimentale per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fuori sede in occasione delle consultazioni referendarie ex art. 75 della Costituzione relative all'anno 2025 il Ministero dell'Interno — Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali — Direzione Centrale per i Servizi Elettorali — con circolare n. 20 del 1° aprile 2025 ha reso noto quanto segue:
"Come noto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 65 dello scorso 19 marzo, è stato pubblicato il decreto-legge in oggetto, in corso di conversione.
Facendo seguito alla circolare n. 17/2025 (diramata con prefettizia n. 40333/2025), e tenuto conto che con DD.P.R. del 31 marzo 2025, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 75 in pari data, i comizi per i cinque referendum popolari abrogativi sono stati convocati per domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025, date coincidenti con lo svolgimento dell'eventuale turno di ballottaggio delle elezioni amministrative, si forniscono le indicazioni operative in ordine alla disciplina sperimentale per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fuori sede in occasione delle consultazioni referendarie ex art. 75 della Costituzione, introdotta dall'art. 2.
Presentazione dell'istanza di ammissione al voto fuori sede
Sono ammessi a votare fuori sede gli elettori che per motivi di studio, lavoro o cure mediche si trovino in un comune di una provincia diversa da quella del comune di iscrizione elettorale per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data delle consultazioni (comma 1).
Per poter esercitare il voto fuori sede, gli interessati devono presentare, al comune di temporaneo domicilio, apposita domanda, utilizzando preferibilmente il modello che si allega alla presente (all. 1), con l'indicazione dell'indirizzo completo di residenza e di domicilio nonché, ove possibile, di un recapito di posta elettronica. Nella domanda è anche manifestata l'eventuale disponibilità a svolgere l'incarico di presidente o componente delle sezioni elettorali speciali che possono essere istituite dal comune di temporaneo domicilio per l'esercizio del voto fuori sede (comma 7).
Alla domanda occorre inoltre allegare:
copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
copia della tessera elettorale personale;
copia della certificazione o di altra documentazione attestante la condizione di elettore fuori sede ai sensi del comma 1, e cioè della documentazione attestante le motivazioni di studio, lavoro o cure mediche per le quali l'elettore si trova temporaneamente domiciliato in un comune ubicato in una provincia diversa da quella del comune di residenza.
Sul punto, in analogia a quanto previsto per i cittadini italiani temporaneamente residenti all'estero per motivi di studio, lavoro o cure mediche che chiedono di votare per corrispondenza ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n. 459 e s.m. i., la condizione di lavoratore, studente o sottoposto a cure mediche può essere autocertificata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Quanto alle modalità e ai tempi di presentazione, viene disposto che la domanda sia presentata personalmente dall'interessato, ovvero mediante l'utilizzo di strumenti telematici o tramite persona delegata entro domenica 4 maggio 2025 (35° giorno antecedente la data della consultazione). La domanda di ammissione al voto fuori sede può essere revocata con le medesime modalità entro il 25° giorno antecedente la data della consultazione, e cioè mercoledì 14 maggio 2025 (commi 2 e 3).
Entro il 5° giorno antecedente la data delle consultazioni, e cioè martedì 3 giugno 2025, il comune di temporaneo domicilio, destinatario della comunicazione sopra citata, rilascia all'elettore fuori sede un'attestazione di ammissione al voto con l'indicazione del numero e dell'indirizzo della sezione presso cui votare. L'attestazione può essere rilasciata anche mediante l'utilizzo di strumenti telematici e l'interessato dovrà esibirla al seggio per poter essere ammesso a votare, unitamente al documento di riconoscimento e alla tessera elettorale personale.
Resta inteso che l'esercizio del voto fuori sede per i referendum abrogativi non preclude all'interessato la facoltà di esercitare il voto presso il proprio comune di iscrizione elettorale per eventuali, ulteriori consultazioni abbinate.
Ciò stante, si richiama l'attenzione sulla possibilità che l'elettore ammesso a votare fuori sede per i referendum in un comune di altra provincia si rechi al voto per il ballottaggio nella propria sezione elettorale. Al riguardo, nell'ammetterlo al voto per le consultazioni amministrative, non dovrà essergli consentito di votare per i referendum, atteso che, come sopra precisato, in assenza di revoca dell'istanza di ammissione al voto fuori sede da formulare non oltre il 250 giorno antecedente la data delle consultazioni, per i referendum l'elettore stesso non è più elettore della sezione di iscrizione anagrafica.
Piana di Monte Verna 4.4.2025
L'ufficiale elettorale Bencivenga Antonio