IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI
RENDE NOTO
Che con delibera della Giunta Regionale della Campania n. 121 del 14/03/2023 è stato approvato il Piano Regionale per la Non Autosufficienza 2022-2024 e con la DGR n.70 del 22/02/2024 sono state emanate le nuove determinazioni ed indicazioni per l'erogazione degli assegni di cura.
Pertanto, i nuovi richiedenti potranno, con pari diritti, accedere al beneficio a seguito della valutazione dell'UV1.
Per quelli già ammessi alla programmazione FNA 2023 ovvero già in ossesso di verbale UVI anno 2024 con valutazione di disabilità gravissima dovranno presentare solo il modello ISEE Socio Sanitario aggiornato. pena l'esclusione dalla programmazione FNA 2024.
BENEFICIARI
I destinatari sono individuati nei cittadini in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:
- persone in condizioni di disabilità gravissima, ai sensi dell'art. 3 del Decreto Ministeriale del 26/09/2016 a cui si rinvia, si intendono le persone "beneficiarie dell'indennità di accompagnamento, di cui alla legge n. 18/1980 e successive modifiche/integrazioni con L.508/1988", o comunque"definite non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del DPCM n. 159/2013", di qualsiasi età;
- residenza in uno dei comuni dell'Ambito Sociale C04;
ESCLUSI: coloro che usufruiscono di servizi residenziali sia sociosanitari che socioassistenziali e le persone con disabilità con ISEE sociosanitario superiore a euro 50.000,00 0 euro 65.000,00 se si tratta di minori.
IMPORTO DELL'ASSEGNO Dl CURA E DEL VOUCHER: sono fissati di norma, salvo le condizioni sottoindicate ai punti denominati "Riduzioni" e "Maggiorazioni", un importo mensile massimo di:
• € 1.200,00 mensili per tutte le persone con disabilità gravissima;
RIDUZIONI: in coerenza degli indirizzi del PNNA relativamente alla modulazione dei benefici indiretti, l'importo massimo dell'Assegno di cura è ridotto del 40% nei casi in cui il beneficiario abbia un ISEE sociosanitario superiore a euro 20.000, o a euro 35.000 se si tratta di minori; e/o nei casi in cui il beneficiario riceve altre prestazioni di assistenza sociale o sociosanitaria (che alleggerisca il carico di cura della famiglia) anche non domiciliare (es. diurna, esclusa residenziale).
Nel caso in cui ricorrano 2 delle condizioni sopra elencate, l'assegno di cura è ridotto di un ulteriore 10%.
MAGGIORAZIONI: l'importo massimo dell'assegno è incrementato dall'Ambito del 10% solo per alcune tipologie di disabilità gravissima con supporto alle funzioni vitali che non fruiscono di altre forme di assistenza. Si tratta delle condizioni misurate con le scale:
- persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima Coscienza (SMC) e con punteggio nella scala Glasgow Coma Scale (GCS) <=10
- persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7)
i) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche.
Nello specifico persone in condizioni di disabilità gravissima, ai sensi del Decreto Ministeriale del 26/9/2016 art. 3, s'intendono le persone "beneficiarie dell'indennità di accompagnamento, di cui alla legge n.
18/1980 e successive modifiche/integrazioni con L. 508/1988, oppure "definite non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del DPCM n. 159/2013", di qualsiasi età e per le quali sia verificata almeno una delle seguenti condizioni:
- persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima Coscienza (SMC) e con punteggio nella scala Glasgow Coma Scale (GCS) <=10;
- persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7);
- persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala Clinical Dementia Rating Scale (CDRS)

- persone con lesioni spinali fra CO/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello sulla scala ASIA Impairment Scale (AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B;
- persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare, valutate con la scala, tra le seguenti, appropriata in relazione alla patologia: Medical Research Council (MRC) con bilancio muscolare complessivo 1 ai 4 arti, Expanded Disability Status Scale (EDSS) con punteggio alla 9, Hoehn e Yahr mod in stadio 5;
- persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al IO per cento e ipoacusia, a prescindere dall'epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore;
- persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM-5;
- persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo classificazione DSM-5, con QI <=34 e con punteggio sulla scala Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation (LAPMER) <= 8;I
- ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche.
Le condizioni di disabilità gravissima sono individuate dal medico specialista della U. V.l. attraverso la somministrazione delle scale di valutazione indicate nell'Allegato 1 D.M. del 26/9/2016 alle quali si fa espresso rinvio, assumendo i punteggi /parametri fissati all'art.3 comma 2 sopra riportati. Per le persone di cui alla lettera i) rilevano i criteri indicati nell'Allegato 2 del D.M. del 26/9/2016, ai quali si fa espresso rinvio.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di Assegno di cura deve essere presentata SOLO ED ESCLUSIVAMENTE attraverso i servizi sociali del Comune di residenza e utilizzando l'apposito modello allegato al presente avviso quale parte integrante dello stesso, compilato in ogni sua parte e sottoscritto, con espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali.
La mancata sottoscrizione del modello così come l'assenza di autorizzazione al trattamento dei dati personali e l'invio di domande non trasmesse dai servizi sociali dei Comuni dell'Ambito C04 determinano il mancato accoglimento della domanda d'ufficio.
Al modello di domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- copia documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità ai sensi delle vigenti normative;
copia documento di riconoscimento del potenziale beneficiario, se differente dal richiedente, in corso di validità ai sensi delle vigenti normative;
copia di nomina di tutore legale o di amministratore di sostegno;
copia certificazione indennità di accompagnamento del diretto interessato;
- copia valutazione scale approvate con D.M. 26/9/2016 All. 1 e 2 rilasciata dal medico del Distretto sanitario di riferimento e/o di struttura pubblica;
copia dell'attestazione ISEE SocioSanitario relativa della persona con disabilità, in corso di validità;
eventuale documentazione giustificativa con la quale si comprovino le spese sostenute per l'assistenza prevista nel PAI (Ciascun beneficiario, provvederà a documentare bimestralmente le spese sostenute ed eleggibili cfr. successivo punto 6), fornendo la relativa idonea documentazione giustificativa; saranno ritenute ammissibili esclusivamente le somme relative a spese direttamente riconducibili al non autosufficiente assistito);
copia codice iban rilasciata dalla Banca o da Poste Italiane. Il codice iban del libretto postale non è valido.
L'assenza di uno o più documenti sopra indicati determinerà il mancato accoglimento d'ufficio della domanda. La domanda di ammissione all'Assegno di cura deve essere consegnata esclusivamente presso il Protocollo del Comune di Residenza.
TIPOLOGIA Dl SPESA AMMISSIBILI
L'Assegno o il voucher devono essere utilizzati a copertura totale o parziale delle spese che i beneficiari sostengono per:
-
- acquisto di servizi o prestazioni sociali tipiche dei servizi di Assistenza domiciliare socioassistenziale e di Cure Domiciliari integrate
prestazioni socio educative e di sostegno alle funzioni genitoriali (solo per minori), erogate da educatori professionali o psicologi (per non più del 50% del valore dell'Assegno o del voucher);
- acquisto di ausili e presidi non a carico del SSN;
trasporto sociale verso diverse destinazioni, volte a favorire la piena partecipazione delle persone non autosufficienti alla vita sociale, formativa e lavorativa (escluso trasporto scolastico), o per facilitare l'accesso alle strutture socio-assistenziali, socio-sanitarie e sanitarie, ai centri diurni integrati e alla rete di servizi socio-ricreativi ed aggregativi;
- altre tipologie di spesa riferite a servizi coerenti e compatibili con i bisogni assistenziali del beneficiario, come previsti nel PAI.
Non sono considerate ammissibili spese sostenute per l'acquisto di:
-
- apparecchiature informatiche (es. cellulare, tablet, computer);
- ricevute di pagamento a favore di ristoranti, tavole calde, bar, supermercati;
- prodotti per l'igiene e la pulizia personale e della casa;
- farmaci e prestazione sanitarie/riabilitative a carico del SSN;
- elettrodomestici per la pulizia della persona e della casa (es. lavatrice, asciugatrice, aspirapolvere, rasoio, asciugacapelli).
I beneficiari dovranno fornire documenti necessari a dare prova della spesa ammissibile che sostengono, fino alla concorrenza di almeno il 70% dell'importo dell'Assegno o Voucher: Contratti di lavoro; incarichi professionali anche temporanei; voucher INPS per l'acquisto di servizi di cura; ricevute di pagamento; bonifici bancari; fatture e/o scontrini parlanti; bollettini con attestazioni di pagamento;
Per i Voucher saranno i soggetti fornitori accreditati a documentare all'Ambito l'effettuazione delle prestazioni previste nel PAI, con documentazione controfirmata dal beneficiario.
L'entità dell'Assegno o Voucher deve essere modulata in funzione degli eventuali altri servizi e prestazioni di cui fruisce il beneficiario, e che devono essere previsti nel PAI o progetto personalizzato. La mancata rendicontazione determinerà la decadenza del beneficio.
sette giorni su sette, si consente di presentare la domanda per accedere al contributo come disabile gravissimo allegando la ricevuta che attesti la presentazione della domanda per il riconoscimento dell'invalidità civile (al fine dell'ottenimento dell'accompagnamento). Le valutazioni (sanitaria e sociale) andranno effettuate nel minor tempo possibile e l'Ambito dovrà mettere in stato di attesa l'erogazione dell'Assegno/Voucher che sarà immediatamente esigibile quando i requisiti formali saranno completi. La permanenza nel programma di Assegni di cura o di Voucher per le persone affette da patologie progressivamente ingravescenti o non suscettibili di miglioramenti è determinata senza necessità di rivalutazione, ma solo di aggiornamento del PAI in relazione ad eventuali modifiche della condizione. Hanno pari diritto di accesso sia gli utenti già beneficiari sia i nuovi richiedenti.
PROCEDURE Dl ACCESSO
TERMINI E MODALITA' Dl PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda potrà essere presentata dal soggetto interessato, su delega della persona interessata, dal suo tutore giuridico o caregiver familiare entro il 20/10/2025 alle ore 12,00 presso i servizi sociali presenti sui propri comuni di residenza utilizzando l'apposito modello di domanda.
Si ricorda che le dichiarazioni contenute nella domanda di assegnazione di contributo hanno valore di dichiarazione sostitutiva atto di notorietà ai sensi del DPR n.445/2000.
L'utente è consapevole di assumersi ogni responsabilità civile e penale in caso di eventuali dichiarazioni mendaci o contenenti dati non più rispondenti a verità che comportano l'immediata decadenza dei benefici conseguiti fatta salva denuncia alla competente AG.
Gli utenti dovranno obbligatoriamente allegare alla domanda, pena l'esclusione, i seguenti documenti:
copia documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità ai sensi delle vigenti normative;
copia documento di riconoscimento del potenziale beneficiario, se differente dal richiedente, in corso di validità ai sensi delle vigenti normative;
copia di nomina di tutore legale o di amministratore di sostegno;
copia certificazione indennità di accompagnamento del diretto interessato;
copia valutazione scale approvate con D.M. 26/9/2016 All. I e 2 rilasciata dal medico del Distretto sanitario di riferimento e/o di struttura pubblica;
copia dell'attestazione ISEE Socio-Sanitario relativa della persona con disabilità, in corso di validità;
eventuale documentazione giustificativa con la quale si comprovino le spese sostenute per l'assistenza prevista nel PAI (Ciascun beneficiario, provvederà a documentare bimestralmente le spese sostenute ed eleggibili- cfr. successivo punto 6), fornendo la relativa idonea documentazione giustificativa; saranno ritenute ammissibili esclusivamente le somme relative a spese direttamente riconducibili al non autosufficiente assistito);
ogni altra documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione sociale;
copia codice iban rilasciata dalla Banca o da Poste Italiane. Il codice iban del libretto postale non è valido.
PIANA DI MONTE VERNA , 23/05/2025 ASSISTENTE SOCIALE MALGIERI ADRIANA IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI BENCIVENGA ANTONIO